Circolare 69.2002

L’articolo 2 del DL 210 del 25-9-2002 (pubblicato sulla GU n. 225 di pari data) ha posto le basi per la proroga dello sgravio per le imprese del settore edile.Come noto il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione, INPS e INAIL, a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.Lo sgravio è applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (il beneficio non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale).I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2.L’agevolazione è subordinata inoltre al rispetto delle norme in materia di retribuzione imponibile e al rispetto della contrattazione collettiva di settore. Non spetta, invece, per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione – lavoro ecc). Il beneficio aveva scadenza al 31-12-2001. Il decreto legge 210 ho prorogato la scadenza al 31-12-2006. Per rendere operativo lo sgravio è comunque necessario un decreto interministeriale che di anno in anno ne deve confermate o rideterminare la misura.L’ultimo decreto emanato è del 18-2-2002 e ha prorogato per l’anno 2001 lo sgravio nella misura dell’11,50% (Cfr. circolari UNICAAF nn. 29 e 31 del 2002).

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