Prima di approfondire la tematica oggetto di Studio del presente documento, si vuole porre l’attenzione su una importante novità introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 che nel modificare il D.lgs. 471/1997 in tema di Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha apportato all’art. 7 secondo periodo la seguente previsione normativa:
«Alla stessa sanzione (50% dell’imposta) è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.»
Lascia un commento