Con il Messaggio n. 1343 del 21/4/2026 l’Inps chiarisce che è possibile utilizzare lo sgravio contributivo del 50%, previsto dall’art. 4 comma 3 del Testo Unico maternità e paternità, anche per il periodo di ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita, per un periodo comunque non superiore al primo anno di età del figlio.
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