Sgravio contributivo in caso di sostituzione di lavoratrice madre

Con il Messaggio n. 1343 del 21/4/2026 l’Inps chiarisce che è possibile utilizzare lo sgravio contributivo del 50%, previsto dall’art. 4 comma 3 del Testo Unico maternità e paternità, anche per il periodo di ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita, per un periodo comunque non superiore al primo anno di età del figlio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *