Tutti i contribuenti, salvo quelli esonerati e indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni infrannuali, devono calcolare e versare, entro il 27 dicembre di ogni anno, un acconto dell’imposta dovuta per il mese di dicembre i soggetti mensili e per l’ultimo trimestre dell’anno solare i soggetti trimestrali (art.6 c.2 L. 405/90).
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