Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici » ed in particolare, con l’art. 80, comma 4, quinto periodo, viene stabilito che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni.
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