Con il comma 1 dell’art. 18 del D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), è stata nuovamente modificata, a distanza di anni, la disciplina delle perdite su crediti ai fini IVA in caso di procedure concorsuali, indicata nell’art. 26 D.P.R. 633/1972, disponendo in sintesi, che, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del debitore, connesso a procedure concorsuali, non si debba più attendere la conclusione delle stesse per emettere note di variazione ai fini IVA e che, di conseguenza, sia possibile operare la detrazione IVA corrispondente a dette variazioni, fin dall’avvio delle procedure concorsuali cui sia assoggettato il debitore.
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