I soggetti economici, nel rispetto di norme civili e fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri, che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, devono essere o stampati in formato cartaceo, o conservati elettronicamente su supporti informatici, a norma dell’art. 7, co. 4-ter e 4-quater, D.L. 357/1994 (cui fa riferimento, per la conservazione sostitutiva, l’art. 3, co. 3, D.M. 17/06/2014).
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