Emolumenti corrisposti fisiologicamente l’anno successivo: tassazione ordinaria

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 243 del 13-4-2021, ha ribadito che per applicare la tassazione separata è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e che il ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche). La tassazione separata trova applicazione anche quando il ritardo è riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazione di fatto) ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

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