L’art. 152 del D.L. Rilancio (n. 34/2020) ha stabilito la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
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