Il “rappresentante designato” per l’espressione del voto in assemblea

Il Decreto “Cura-Italia”, all’art. 106, comma 6, prevede che “le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all’art. 135-duodecies del TUF e all’art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 

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