I commi in esame prevedono l’estensione del trattamento di mobilità in deroga spetta ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di cig in deroga per il periodo 1-12-2017 – 31-12-2018 e non abbiano diritto alla fruizione della Naspi[1] (questo caso si verifica di norma in assenza delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’interruzione del rapporto di lavoro e le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stesso periodo di disoccupazione). Riteniamo che si tratti nei lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale nel periodo indicato. [1] Requisiti Naspi: stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
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