lavoro – circolare 98.2018

L’INPS ha avviato l’attività di vigilanza documentale e al monitoraggio del ticket di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, della L. 92/2012, secondo il quale nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).

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