Il Ministero del lavoro con nota 1-9-2014 (prot. n. 37/0014974/MA007.A001), rispondendo a uno specifico quesito, è tornato sul tema delle limitazioni numeriche ai contratti a tempo determinato.La richiesta (posta dall’Ance, ma che vale anche per la cooperazione) riguarda le modalità di computo in caso di imprese che iniziano la propria attività durante l’anno.In pratica il Ccnl in esame ha un proprio limite al numero dei contratti a tempo determinato stipulabili (25% dei lavoratori “stabili”), ma non definisce le modalità di computo.Il Ministero chiarisce che è valida la percentuale contrattuale è andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine, cosi come indicato dalla Legge e dalla circolare n. 18/2014. Operano comunque le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del Dlgs n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del Dl. n. 179/2012.La nota ricorda che resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio delle nuova realtà imprenditoriale.
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