circolare 110.2012

L’INPS ha emanato il messaggio n. 16606/2012 del 12-10-2012, chiarendo alcuni aspetti relativi ai lavoratori beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale.La precisazione riguarda il lavoratore, già beneficiario di un trattamento di CIG, che in seguito ad un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga licenziato per mancato superamento del periodo di prova.Di fatto, il lavoratore durante il periodo di prova legittimamente previsto dal contratto di lavoro, seppur a tempo indeterminato, non può essere considerato assunto definitamente, escludendo così la possibilità di far riferimento alle misure di stabilità previste dalla Legge n. 604/1966; il lavoratore è considerato a tempo determinato fino all’effettivo superamento del periodo di prova.Alla luce di questi riflessioni, l’INPS chiarisce che, qualora il lavoratore già beneficiario di trattamento di cassa integrazione salariale non superi il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, potrà rientrare nel programma di CIG usufruendo della relativa indennità, così come già previsto per gli altri lavoratori rioccupati in seguito alla cessazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato (art. 2, comma 5, della l. 166/2008).

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