L’Inps, con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, ha reso noto il differimento dei termini di scadenza per i versamenti contributivi.infatti, l’art. 3 quater della l.n. 44/2012 (di conversione del DL 16/2012) ha disposto che i versamenti delle somme ex artt. 17 e 20 comma 4 del d.lgs. n. 241/1997, con scadenza compresa tra il 1 e il 20 agosto di ogni anno, possano essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.Il differimento riguarda tutti i versamenti, siano essi previdenziali, assistenziali, dovuti per rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, che si devono effettuare mediante modello F24; i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens potranno far riferimento – come termine di trasmissione della denuncia contributiva – all’ultimo giorno del mese.Concludendo, l’Istituto ricorda anche che, in riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
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