circolare 66.2012

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 7/05/2012, n.5509, ha precisato che se il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego in ritardo rispetto ai termini di legge, ma entro le ore 24 del giorno antecedente la verifica ispettiva, non va incontro alla maxisanzione, compresa tra i 1.500 euro e i 12.000 euro per singolo lavoratore.

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