circolare 60.2012

Facendo seguito alla propria circolare n. 1/2012, l’INAIL, con la nota protocollo 3341 del 24/05/2012, ricorda che la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi doveva effettuarsi entro lo scorso 17 marzo, ricorrendo – per la prima volta – l’obbligo di ottemperare a detta dichiarazione esclusivamente per via telematica, fermo restando il termine dello scorso 16 febbraio per eseguire il pagamento del premio dovuto.In via del tutto eccezionale, in sede di prima applicazione dell’obbligo di trasmissione telematica, i datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni entro il 17 marzo possono inviarle entro il 18 giugno, fermo restando che la mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.Ai sensi degli artt. 28 e 195 D.P.R. 1124/1965, la sanzione amministrativa in caso di ritardata presentazione della denuncia retribuzioni è fissata da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 770,00. La sanzione minima è quindi pari ad € 125,00, quella ridotta è pari a € 250,00.

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