Come già affrontato dalla circolare Unicaf n. 27/2012, l’art. 18 della l. n. 35/2012, ha modificato la normativa in merito alle comunicazioni obbligatorie nei settori dei pubblici esercizi e del turismo.Ora, l’art. 2 comma 13 bis della l. n. 44/2012 ha esteso anche al settore agricolo quanto previsto dall’art. 18, l.n. 35/2012, e cioè la possibilità di comunicare in via preventiva l’assunzione del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso di uno o più dati anagrafici .Entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro dovrà in seguito essere presentata l’integrazione della comunicazione con i dati mancanti.
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