circolare 14.2012

Ai sensi dell’art. 7 della L. 59/92, ricordiamo che alle cooperative è consentito rivalutare gratuitamente le quote o le azioni dei soci, nel limite massimo dell’indice annuo di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l’anno 2011, l’indice ISTAT registrato è stato pari al 2,7% (fonte: Istat), che definisce la misura massima applicabile ai fini di cui sopra. Con l’occasione, Vi rammentiamo che la rivalutazione va calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci comprendendo le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti. La quota di utili destinata all’aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile della cooperativa e pertanto costituisce variazione in diminuzione ai fini IRES. Solo al momento della restituzione ai soci persone fisiche delle quote di capitale sociale, le somme derivanti dalla rivalutazione vanno assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta nella misura pari al 20% (misura fissata dal D.L. 138/2011, per le rivalutazioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2012). Tale ritenuta dovrà essere versata entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno per il trimestre solare precedente utilizzando il Mod. F24 e il codice tributo 1035.

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