Con un Comunicato stampa del 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che le nuove regole sull’utilizzo dei crediti IVA, introdotte dall’articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”), si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012, come sarà ufficialmente stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate in fase di emanazione. In particolare, il Comunicato stampa precisa che: fino al 31 marzo 2012 trovano applicazione le “vecchie” regole, con la conseguenza che i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza dover necessariamente attendere la preventiva presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza IVA da cui il credito emerge; dal 1° aprile 2012, invece, valgono le nuove regole, con la conseguenza che “la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge”. Questa regola vale sia per la compensazione del credito IVA annuale, sia per la compensazione del credito IVA relativo a periodi inferiori all’anno. In sostanza, anche dall’esempio riportato nel Comunicato stampa dell’Agenzia, si desume che la decorrenza delle nuove regole è legata al momento di effettuazione della compensazione esposta nel modello F24 e non alla maturazione del credito IVA (prima o dopo il 31 marzo 2012): dunque, per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, il limite di compensazione “libera” (ossia senza il vincolo della previa presentazione della dichiarazione/istanza IVA) rimane pari a 10.000 euro, mentre per le compensazioni operate dal 1° aprile 2012, detto limite si abbassa a 5.000 euro, con la conseguenza che eventuali compensazioni del credito IVA eccedenti tale importo potranno essere effettuate solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
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