circolare 29.2012

L’art. 21 del DL semplificazioni, sostituendo l’articolo 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003, prevede ora che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.Rispetto al testo previgente ci sono alcune novità che tendono semplicemente a completare il quadro: tra i trattamenti retributivi viene esplicitamente richiamato il Tfr e oltre ai contributi previdenziali si fa riferimento ai premi Inail. Forse più innovativa è l’ultima frase che esclude dall’obbligo solidale le sanzioni civili relative a inadempimenti dell’appaltatore/subappaltatore.

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