circolare 140.2011

Il Ministero del Lavoro, mediante la risposta ad interpello n. 43/2011 fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.La domanda posta riguarda la possibilità, nel settore edile, di assumere un lavoratore a tempo parziale per venti ore settimanali senza che sia computato ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, posto che il lavoratore in questione abbia un ulteriore rapporto di lavoro che lo occupi complessivamente per 40 ore settimanali.Preliminarmente, il Ministero rammenta che qualsiasi disposizione in merito va riferita alla contrattazione collettiva di riferimento, che stabilisce condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale; il settore edile era già stato comunque oggetto di chiarimenti da parte del Ministero tramite l’interpello 8/2011 (cfr. circolare Unicaf n. 40 del 21-03-2011).Nel settore edile la contrattazione collettiva prevede un limite all’assunzione di lavoratori part time nel caso essi siano superiori al 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato, prevedendo tuttavia la possibilità di impiegare almeno un lavoratore a tempo parziale nel caso non si superi il 30% degli operai assunti a tempo pieno dall’impresa.Talune categorie di lavoratori part time sono però esclusi dalla suddetta disciplina, in virtù della tipologia differente di mansione svolta (vedi personale impiegatizio ed operaio non adibito alla produzione, escludendo la categoria degli autisti), beneficiari di pensione, oppure nel caso essi svolgano il proprio lavoro a tempo ridotto per motivi di salute.Concludendo, l’ipotesi prospettata nella domanda posta al Ministero non pare rientrare tra cause di legittima esclusione dal computo, e quindi l’ipotetico superamento – mediante l’assunzione di un lavoratore part time che abbia un ulteriore rapporto di lavoro – della percentuale consentita di lavoratori part time violerebbe la disposizione contrattuale.

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