circolare 48.2011

Altra importante novità per il mondo delle cooperative introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 13, riguarda le ritenute sui prestiti sociali. Con l’art. 2, comma 25, del D.L. in commento, è stato soppresso il comma 8, dell’art. 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, il quale consentiva per i presti sociali che rispettavano le condizioni di cui all’art. 13 del D.p.r. 601/1973, di applicare sugli interessi e sui redditi di capital corrisposti dalle cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%. Pertanto con tale soppressione, la nuova misura della ritenuta per tali componenti di reddito, è quella generica, nella misura rideterminata dall’art. 2, commi da 6 a 12 del D.L. 138 e cioè il 20%. E’ da sottolineare che la penalizzazione di tale nuova norma, non è limitata al solo incremento della ritenuta dal 12,50% al 20%, ma soprattutto per il fatto che non opererà più a titolo d’imposta, bensì a titolo d’acconto. Sul punto è da osservare il contraddittorio panorama che si verrebbe a creare in merito alla tassazione degli interessi su prestiti da soci. Questo perché con un’altra manovra estiva, quella del 2008 (D.L. 112/2008), con l’art. 82, comma 27 è stato modificato l’art. 6, del D.L. 63/2002, prevedendo che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione  2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura  del 20 per cento. Questa norma, anche a seguito delle novellate modifiche del D.L. 138/2011, resta ancora in vigore, con l’incoerenza di una ritenuta a titolo d’imposta del 20% per gli interessi erogati dalle cooperative di maggiori dimensioni e a titolo d’acconto, sempre del 20%, per gli interessi erogati da micro e piccole cooperative

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