circolare 85.2011

Il messaggio INPS n. 13753 del 30 giugno 2011 ha reso nota l’istituzione di un nuovo codice per la compilazione delle denunce Emens dei collaboratori.L’articolo 39 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha stabilito infatti che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi – ed a progetto – configura nei confronti dei committenti il reato di illecito penale, come già avviene per i datori di lavoro subordinato.I lavoratori interessati dalla norma sono tutti gli appartenenti alle categorie indicate all’art. 50, comma 1 lettera c-bis) del Tuir e dunque anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Al fine di individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento, e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, è stato istituito il codice 1E “amministratore e legale rappresentante in carica”.Per tutti gli altri amministratori non compresi nella posizione di cui sopra, si continuerà ad utilizzare il codice tipo rapporto 1A.Il nuovo codice 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta allo stesso tempo la carica di legale rappresentante; non può essere invece utilizzato per denunce precedenti, anche se relative a periodi in cui la norma era già entrata in vigore (competenza novembre 2010).

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