Con circolare n. 71 del 4 maggio 2011 l’INPS interviene in materia di Gestione Separata con riferimento all’art. 39 della legge 183/2010, che sancisce ”L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’ articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”.In tal modo il legislatore ha inteso uniformare le conseguenze sanzionatorie scaturenti dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei committenti, a quelle previste per i datori di lavoro. Così facendo, infatti, è stata estesa anche ai committenti la fattispecie di reato contenuta nell’art. 2 del D.L. 463/83, convertito con modificazioni nella L. n. 638/83. Conseguentemente, in seguito all’entrata in vigore del Collegato Lavoro, sarà notificato l’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento delle ritenute stesse nel termine di tre mesi anche ai committenti obbligati al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, comma 26 L. 335/95. Si precisa, tuttavia, che il committente non sarà punibile qualora ottemperi al pagamento entro il citato termine di tre mesi. In caso contrario, ed anche se il pagamento di tali ritenute sia effettuato oltre detto termine, resta fermo l’obbligo di tempestiva denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria. L’ipotesi di reato di cui all’art. 2 sopra indicato è configurabile a partire dalle denunce Emens di competenza del mese di novembre 2010, scadute il 16 dicembre 2010, nei confronti dei committenti che si avvalgono delle prestazioni dei soggetti appartenenti a tutte le categorie indicate all’art. 50, comma 1, lett. c bis) del DPR 917/86. Si tratta, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto.L’INPS sottolinea che tale fattispecie di reato non si verifica qualora non sussista un rapporto di committenza e quando vi è coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore.
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