circolare 71.2011

L’Enpaia, con la circolare n. 3 del 25 maggio 2011, ha fornito alcune precisazioni in merito alla certificazione medica necessaria in caso di evento infortunistico.L’attestato di malattia telematica, infatti, non è da ritenersi conforme all’art. 16 del Regolamento delle prestazioni e quindi non potrà essere accettato, oltre ad ingenerare equivoci sulla paternità dell’evento.Il certificato medico, attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze indicate in sede di denuncia di infortunio, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, quando non rilasciato in sede di Pronto Soccorso, dovrà essere redatto su carta intestata del medico che lo estende.La copia conforme – che potrà essere prodotta previo assenso del lavoratore – , che può sostituire l’originale, deve recare timbro e sottoscrizione del datore di lavoro; nel caso questo non sia possibile sarà necessario inviare la documentazione originale. Concludendo, l’Enpaia – seguendo una logica a nostro parere discutibile completamente fin dall’inizio – invita inoltre a non inviare, a mezzo fax o fotocopie, alcuna documentazione medica, che dovrà essere presentata in originale o, appunto, in copia conforme.

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