circolare 43.2011

Con l’interpello n. 13/2011 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune delucidazioni in merito al trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di collaborazione a progetto, soprattutto in riferimento agli assegni per il nucleo familiare.I lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, sono obbligati ad effettuare l’iscrizione presso l’Enpals (così come previsto dal D.Lgs. n. 708/1947 e art. 3, D.M. 15 marzo 2005), ente a cui saranno versati esclusivamente i contributi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). Per quanto riguarda invece la contribuzione minore, la L. n. 33/1980 ha trasferito all’INPS le competenze. Per i lavoratori subordinati dello spettacolo la contribuzione riguarda: DS, Fondo garanzia TFR, CUAF e maternità. Per i lavoratori non subordinati è dovuta soltanto l’aliquota per la maternità.Ne consegue che i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto riceveranno gli assegni al nucleo familiare direttamente dall’Enpals, ente previdenziale cui sono obbligatoriamente iscritti.

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