A decorrere della denuncia DMAG relativa al 1° trimestre 2011 i datori di lavoro agricolo dovranno inserire il codice Cida (codice identificativo denuncia aziendale). La previsione è contenuta nella circolare Inps n. 46 del 10-3-2011.Il codice Cida è attribuito all’azienda al momento della presentazione della Denuncia aziendale e dovrebbe costituire quello che per i datori di lavoro extra agricoli è il numero di posizione. L’obbligo di indicazione del codice Cida riguarda tutte le denunce a decorrere dal periodo di trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola relative al primo trimestre 2011, ivi comprese quelle per periodi pregressi. Riteniamo che questa formula arzigogolata significhi che l’obbligo decorre dall’1-4-2011.Le denunce trasmesse nell’esercizio I/2011 saranno sottoposte al controllo del codice Cida. In caso di anomalie, la denuncia sarà comunque acquisita, ma l’anomalia riscontrata sarà segnalata mediante:• apposita dicitura nella ricevuta provvisoria in .pdf• apposito simbolo nella colonna “Stato” lato denuncia come anche ambito file. Per questi ultimi verrà prodotta la visualizzazione dell’apposito simbolo quando almeno una delle denunce contenute nel file non supererà il controllo semantico. Tale denuncia sarà individuabile accedendo alla lista delle denunce attraverso il link “Visualizza l’esito del file” posto nella colonna “ESITO”.Per le denunce trasmesse dall’esercizio II/2011 il controllo di validità del CIDA diventerà bloccante. Se il CIDA non risulterà associato, nell’archivio delle aziende agricole, al codice fiscale dell’azienda, la denuncia sarà scartata (come nel caso di CIDA assente o non numerico).
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