circolare 161.2010

Anche le misure di incentivo alla rioccupazione dei lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale sono state prorogate fino al 31-12-2011 dalla Legge di stabilità 2011 (Legge 13-12-2010 n. 220). Ricordiamo che in passato le norme, approvate tempestivamente dal Parlamento, sono entrate in vigore con notevole ritardo per il conseguente, complesso iter amministrativo. Questi comunque i punti interessati: Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in disoccupazionePer l’anno 2011 i datori di lavoro che assumeranno lavoratori beneficiari dei trattamenti i disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età, saranno soggetti alla contribuzione per gli apprendisti (pari al 10%) in luogo di quella normale.Poiché il beneficio è previsto tecnicamente attraverso l’estensione della normativa relativa all’assunzione di lavoratori in mobilità, è possibile instaurare rapporti:• a tempo determinato (beneficio massimo di 12 mesi + ulteriori 12 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).• a tempo indeterminato (beneficio massimo di 18 mesi). Incentivo all’assunzione di lavoratori disoccupatiI datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori che godono dell’indennità di disoccupazione ordinaria o di quella speciale per l’edilizia, possono richiedere a titolo di incentivo quanto sarebbe ancora spettato al lavoratore a titolo di indennità (è escluso invece il costo dei contributi figurativi).I datori di lavoro non devono aver effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e non devono avere in corso sospensioni assistite da Cigs (la Dpl di Modena giustamente nota che il termine protezione, utilizzato anche in altri parti della Finanziaria, oggi in vigore è di 6 mesi).Sono comunque esclusi dal beneficio i datori di lavoro che risultano in situazione di collegamento o di controllo con quella che ha effettuato i licenziamenti (a questo proposito è richiamato il disposto dell’articolo 8 comma 4bis della Legge 223/1991). Incentivo all’assunzione di lavoratori soggetti a trattamenti in derogaAnche per il 2011 i datori di lavoro che assumono lavoratori soggetti a trattamenti in deroga (sospesi, in riduzione di orario o licenziati) hanno diritto a ricevere dall’Inps, a titolo di incentivo, l’importo delle mensilità di integrazione al reddito non ancora percepite dal lavoratore. Incentivi ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito per intraprendere attività autonomaLe misure previste dal Dl 78/2009 sono prorogate anche per il 2011. Si tratta del riconoscimento delle indennità residue spettanti anche ai lavoratori che intraprendono una attività autonoma. La misura è erogata in un’unica soluzione ed a seguito di dimissioni da parte del lavoratore interessato dall’impresa da cui era dipendente, dopo l’ammissione al beneficio e prima della sua erogazione.Tra le attività che danno diritto all’incentivo è prevista anche l’associazione in cooperativa (Cfr circolari Unicaf 32, 48 e 124 del 2010).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *