circolare 43.2010

Il Consiglio Europeo, con la Direttiva 2010/66/UE del 14/10/2010, pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea n. 275 del 20/10/2010, ha prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’Iva assolta in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea da soggetti stabiliti in un altro Stato membro relative al 2009, al fine di evitare il mancato esercizio del diritto alla detrazione in seguito ai ritardi ed ai problemi tecnici nel funzionamento dei portali elettronici.Il Consiglio, modificando l’art. 15 della Direttiva 2008/9/CE, ha reso la proroga efficace con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010.Gli Stati membri dovranno adottare gli atti necessari per uniformarsi alla Direttiva e rendere la proroga efficace dal 1° ottobre 2010. L’Italia pur non avendo ufficialmente recepito tale direttiva, ha già adeguato la scadenza di tale adempimento nello scadenziario del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si precisa che tale proroga è valida esclusivamente per le richieste di rimborso relative all’anno 2009.Le istanze relative agli anni 2010 e seguenti dovranno, pertanto, essere presentate entro il termine ordinario, previsto dall’art. 15 della Direttiva 2008/9/Ce, del 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento (ossia 30/09/2011 per il periodo 2010). Si ricorda che dal 1° gennaio 2010, con l’emanazione del D.Lgs. n. 18/2010, in attuazione della Direttiva 2008/9/CE, è stata operata una rilevante semplificazione degli adempimenti che gli operatori economici devono porre in essere per ottenere il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro UE.Le istanze di rimborso, dal 1° gennaio 2010, devono essere presentate esclusivamente in via telematica mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline (direttamente, tramite intermediari abilitati o tramite le camere di commercio italiane all’estero) all’Agenzia delle Entrate. Il rimborso non deve più essere richiesto all’Amministrazione Finanziaria straniera, ma si richiede direttamente all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà direttamente ad inoltrare la richiesta allo Stato membro del rimborso.Il controllo e la gestione delle istanze di rimborso sono effettuati dal Centro Operativo di Pescara, prima della trasmissione allo Stato membro competente per il rimborso.Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria. Si ricorda, infine, che le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in una tabella specifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”).

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