Il Parlamento, con la legge n. 136/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23-08-2010, ha emanato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.Le novità in materia giuslavoristica sono contenute nell’art. 5: “identificazione degli addetti nei cantieri”. La tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 81/2008, dovrà contenere anche la data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. La norma pare riguardare quindi sia appalti pubblici che privati, se non diversamente indicato da futuri chiarimenti del Ministero.A parere degli esperti in materia, infatti, l’autorizzazione al subappalto è un obbligo anche negli appalti privati.Anche con questo approfondimento la norma è però oscura in quanto non è chiaro cosa deve essere riportato sul tesserino.Per gli appalti privati si può supporre che si tratti della data del contratto di appalto nel quale il committente consente all’appaltatore di subappaltare alcune lavorazioni.In caso di appalti pubblici si dovrà invece indicare gli estremi del documento col quale la stazione appaltante ha concesso l’autorizzazione.Come si può notare la posizione debole, come sempre, è quella del subappaltatore che ha un obbligo al quale può adempiere solo se un altro soggetto gli fornisce le informazioni necessarie.Riteniamo quindi necessario che i subappaltatori, per evitare sanzioni, chiedano all’appaltatore gli estremi da apporre sul tesserino.L’obbligo dell’appaltatore di fornire il dato non è esplicitato nella disposizione di legge. E’ però opportuno che nel momento in cui si subappalta il lavoro il dato sia comunicato, magari inserendolo nel contratto.Una delle conseguenze della norma è che ogni lavoratore dovrà essere munito di • un cartellino senza indicazione del subappalto, ma col nuovo dato richiesto della data di assunzione, quando la cooperativa opera in cantieri propri o in lavori avuti in appalto diretto • tanti cartellini quanti sono i subappalti nei quale lavora.A questo punto ci si domanda se la norma sia veramente utile e come si comporteranno gli ispettori nei casi di inadempienza, in buona fede, che inevitabilmente si verificheranno.Se per il futuro i nuovi adempimenti potranno essere effettuati pur con ulteriore aggravio di costi, per quanto riguarda le situazioni in essere le difficoltà operative sono evidenti visto anche il totale silenzio degli organi competenti.L’unico consiglio che si può dare ai subappaltatori è di richiedere immediatamente agli appaltatori gli estremi dell’autorizzazione che questi devono aver ottenuto dal committente pubblico o privato.Specularmente è opportuno che gi appaltatori forniscano sollecitamente il dato ai subappaltatori. Per completezza, sul tema si segnala:• Circolare Unicaf n. 169/08 del 09/10/2008 – Tessera di riconoscimento personale: dati da riportare.
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