circolare 115.2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali torna nuovamente ad affrontare le questioni dibattute nell’interpello n. 64 del 31/07/2009 in merito al rilascio del Durc in presenza di ricorso amministrativo. Nel particolare, il caso in oggetto tratta dell’eventualità in cui, in presenza di ricorso amministrativo, sia decorso il termine previsto dalla legge per la decisione e si sia formato il silenzio.A tal proposito il Ministero ricorda che il decorrere del tempo è considerato, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 119/1971 come decisione implicita (c.d. silenzio rigetto), che in questo caso acquista il medesimo valore di una decisione espressa. Di conseguenza, superato il termine, il ricorso è da considerarsi respinto, determinando quindi l’impossibilità di certificare la regolarità contributiva.Sull’argomento, ed in seguito a quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 64/2009, sono intervenuti INAIL ed INPS, con risposte differenti; per l’Inail, decorso il termine senza che gli organi abbiano comunicato la decisione, i ricorsi si intendono respinti, mentre l’Inps, non attribuendo valore al decorrere dei termini, riconosce tale situazione come condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.Questo diversa posizione deriva dal fatto che a supporto il Consiglio di amministrazione dell’Inps, con delibera n. 13/1993, ha adottato uno specifico regolamento in materia, mentre per l’Inail valgono le norme generali.Il Consiglio di Stato ha chiarito inoltre che il decorso del termine dei 90 giorni non ha effetti sostanziali ma solamente processuali, lasciando il potere-dovere decisionale all’organo competente.Infine, il Ministero richiama anche l’art. 8, comma 2, lett a) del D.M. 24 ottobre 2007 secondo cui: “…in pendenza di contenzioso amministrativo la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”.È quindi possibile, coerentemente con quanto formulato nella risposta ad interpello 64/2009 e alla luce della vigente regolamentazione INPS, l’attestazione della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC, da parte dell’INPS, fino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’organo competente a pronunciarsi ai sensi della legge n. 88/1989.

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