Fra le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica introdotte con il DL 78 del 1° luglio 2010, come convertito in legge con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, si segnala l’art. 25, titolato “Contrasto di Interessi” che ha introdotto una ritenuta del 10% per tutti i bonifici per pagamenti che consentono di ottenere degli oneri deducibili o detraibili a seconda del tipo di intervento.Il DL. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto la decorrenza della nuova ritenuta a partire dai bonifici effettuati dal 1° luglio 2010, sempre che entro tale termine fosse emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne individuasse “le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”.E con inaspettata tempestività, con provvedimento 30 giugno 2010, il direttore dell’Agenzia ha stabilito che:1) le spese oggetto della normativa in questione sono a) spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;b) spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.2) Le banche e le poste che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui sopra, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, da versarsi mediante F24 (codice tributo 1039) Le banche poi certificheranno ai soggetti beneficiari del bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le ritenute operate, al fine di consentirne la rivalsa. La norma lineare nelle sue generalità, ha fatto poi sorgere difficoltà applicative che l’agenzia delle entrate ha chiarito con la circolare 40/E del 28/07/2010. Un primo dubbio era inerente la base imponibile su cui operare la ritenuta.La stampa specializzata aveva evidenziato come gli interventi soggetti alla ritenuta, possono soggiacere a diverse aliquote Iva: da ciò l’impossibilità da parte della banca, che è a conoscenza del solo flusso monetario, di poter verificare in alcun modo l’entità dell’IVA e quindi di applicare la ritenuta del 10% alla sola base imponibile.Sulla questione l’Agenzia ha precisato che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale impostaPertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento. La conclusione cui giunge l’Agenzia mette al riparo le imprese di vedersi prelevare delle ritenute anche sulla parte di Iva addebitata in fattura e le banche/poste di entrare nel merito degli importi fatturati.L’applicazione dell’aliquota “standardizzata” al 20%, ridurrà nella maggior parte dei casi la base imponibile su cui viene operata la ritenuta.Così ad esempio per una fattura per “risanamento conservativo” che ha come aliquota propria quella del 10%, se l’ammontare totale è pari a 120.000 euro (109.090 + Iva 10.910), la banca opererà una ritenuta su € 100.000: quindi l’impresa subirà una ritenuta inferiore a quella che avrebbe dovuto subire. Un altro chiarimento molto importante è la modalità operativa di applicazione della ritenuta per tutti quei casi in cui la normativa preveda già una ritenuta a titolo d’acconto: si pensi alle ritenute di cui all’art. 25-ter del D.p.r. 600/1973 (ritenuta operate dai condomini) o alle ritenute di cui all’art. 25 del D.p.r. 600/1973 (ritenute su prestazioni di lavoro autonomo).Si tratta dei casi classici in cui sono già previste delle ritenute “proprie” sui corrispettivi addebitati dai prestatori i quali subirebbero anche una seconda ritenuta: è il caso di un professionista che fattura ad una impresa prestazioni di lavoro autonomo (ad esempio progettazione per il risparmio energetico, detraibile al 55%) che subirebbero la ritenuta del 20% ex art. 25 del D.p.r. 600/73, nonché del 10% ex art. 25 del D.L. 78/2010.O più frequente nel mondo delle imprese, il caso di un appalto da parte di un condominio di opere di riqualificazione (36%) o di risparmio energetico (55%) su parti condominiali: in tal caso l’impresa subirebbe la ritenuta del 4% ex art. 25-ter del Dpr. 600/1973, nonchè quella del 10%. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che in casi come questi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010.I sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973. Questa norma di sicuro favore per le imprese e i professionisti che operano con soggetti che potranno beneficiare delle detrazioni 36/55%, impone una preventiva collaborazione fra gli stessi per applicare correttamente la ritenuta: si ricorda infatti che il soggetto responsabile della ritenuta è il sostituto d’imposta che sarà anche colui che evaderà il bonifico.Sarà pertanto compito di quest’ultimo comunicare tempestivamente/preventivamente al fornitore del servizio di volersi avvalere del bonifico “speciale” per detrazioni che subirà la ritenuta del 10%, evitando così di far emettere fattura con evidenziazione della ritenuta “ordinaria”. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva (si pensi a professionisti o imprese con regime dei minimi). L’Agenzia precisa inoltre che in considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma, si ritiene che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212.
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