L’INPS, con il messaggio n. 20024 del 30-7-10, ha chiarito le modalità di applicazione delle riduzioni da operare sui trattamenti di CIG in deroga in caso di proroga dello stesso, distinguendo due diverse ipotesi: • Nel caso in cui l’impresa abbia usufruito di periodi di CIG in deroga che nel complesso superano i 12 mesi (con soluzione di continuità tra i periodi di utilizzo precedenti il primo gennaio 2009 e quelli successivi) al fine di determinare la misura degli abbattimenti, vanno considerati unicamente i periodi successivi al 1 gennaio 2009, anche se non continuativi. • Nel caso l’impresa, invece, abbia usufruito di periodi di CIG precedenti al 1 gennaio 2009 senza soluzione di continuità tra i periodi precedenti e successivi alla suddetta data, al fine della determinazione della misura degli abbattimenti, i periodi di proroga dovranno essere tutti sommati.L’INPS precisa che, in questo caso, l’esigenza di sospendere i lavoratori non è riconducibile alla generale crisi di mercato per la quale sono state adottate misure anticrisi. (di cui alla L. n. 2 del 28-1-2009).
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