Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 30, interviene in merito alla possibilità di usufruire del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave, durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso.Si tratta del congedo straordinario retribuito, così come previsto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000, per l’assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, concesso nel limite massimo di due anni e rientrante nel congedo per gravi e documentati motivi familiari (ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000).La questione posta al Ministero riguarda l’interpretazione fornita dall’INPS (circ. 64 del 15 marzo 2001) la quale esclude l’attribuzione del beneficio qualora la persona da assistere “ presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte dell’avente diritto”. Il Ministero non trova, nella suddetta interpretazione, conformità allo spirito della normativa in quanto pone un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile; peraltro, l’interpretazione fornita dall’INPS pare in netto contrasto con i principi della l. n. 104/1992, il cui obiettivo è la promozione della piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro, includendo in essa tutte le misure atte a favorirla.L’assistenza, infatti, può essere intesa come attività collaterale ed ausiliare rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, di cui spesso non è necessaria la presenza (es. prenotazione e ritiro esami clinici).
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