Il D.L. n. 40 del 25/03/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 22/05/2010, ha modificato l’art. 1, comma 1234, lett. a) della Finanziaria 2007 (contenente la disciplina del 5 per mille 2007) e l’articolo 3, comma 5, lett. a) della Finanziaria 2008 (contenente la disciplina del 5 per mille 2008), ampliando le tipologie degli enti del volontariato ammessi al beneficio del 5 per mille per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 per quanto concerne le fondazioni riconosciute. In seguito a tale modifica, possono pertanto accedere al beneficio del 5 per mille: per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006): le fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati nel comma 1, lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico o storico (art. 2, comma 4-quinquiesdecies del D.L. n. 40/2010); per l’esercizio finanziario 2008 (anno d’imposta 2007): le fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati nel comma 1, lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico o storico (art. 2, comma 4-sexiesdecies del D.L. n. 40/2010). Pertanto, per l’esercizio finanziario 2008, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori di quelle ammissibili per il 2007, ma che operano senza scopo di lucro ed in via esclusiva o prevalente in tali settori. L’art. 2, comma 4-septiesdecies del D.L. n. 40/2010 mantiene aperte le porte del 5 per mille 2007 e 2008 per le fondazioni di cui sopra. Infatti le fondazioni riconosciute che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille 2007 e/o 2008 (inserite nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio), per essere ammesse al riparto, dovranno inviare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti, sia alla data di invio della domanda telematica, sia – rispettivamente – al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2008. La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta su moduli conformi ai modelli allegati al DPCM del 16/03/2007 (per il 5 per mille 2007) e al DPCM del 19/03/2008 (per il 5 per mille 2008), scaricabili dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla stessa dichiarazione occorre allegare, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che sottoscrive la dichiarazione. Sono invece escluse da tale adempimento le fondazioni escluse dal 5 per mille 2007 e/o 2008 per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario – rispettivamente – del 30 giugno 2007 e/o del 30 giugno 2008, purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie circa il possesso dei requisiti, e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario della stessa. Le competenti Direzioni Regionali provvederanno al censimento ed alla validazione delle dichiarazioni sostitutive pervenute ed al controllo delle stesse secondo i criteri dettati dai DPCM del 16/03/2007 (per il 5 per mille 2007) e del 19/03/2008 (per il 5 per mille 2008).
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