circolare 80.2010

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8667 del 12 maggio 2010, ha fornito alcune indicazioni circa la verifica della presentazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’autocertificazione (ex art. 9 D.M. 24 ottobre 2007) richiesta ai datori di lavoro interessati a fruire di benefici normativi e contributivi.Si ricorda che, ai sensi del DM 24 ottobre 2007, per poter beneficiare di sgravi contributivi il datore di lavoro deve autocertificare l’inesistenza, a suo carico, di provvedimenti amministrativi e il rispetto dei contratti di lavoro (c.d. Durc Interno).In base all’art. 3 comma 4 del DM 24 ottobre 2007, qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC sia lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo, è l’Istituto stesso che provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio. Con la nota in oggetto, il Ministero specifica che gli Istituti previdenziali ed assicurativi devono verificare alla Dpl la presentazione della documentazione. I benefici saranno concessi nel caso in cui la Direzione Provinciale del Lavoro, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione ex art. 9, non abbia fornito alcuna risposta in merito.Nell’ipotesi in cui l’autocertificazione non sia stata presentata oppure sia incompleta in alcune sue parti, verrà inviata comunicazione al datore di lavoro, dando la possibilità di presentarla od integrarla con i dati mancanti; la mancata presentazione – ricorda il Ministero – non è comunque causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni previste nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 sussistano alla data della fruizione del beneficio stesso.Non resta preclusa la possibilità di recupero delle somme erogate da INPS e INAIL (con relative sanzioni ed interessi) qualora la DPL dovesse accertare, in seguito all’effettiva concessione del beneficio, l’inesistenza dei requisiti. Per completezza, sul tema si segnala: • Circolare Unicaf n. 98/09 del 21-05-2009: Chiarimenti ministeriali sull’autocertificazione ai fini Durc.• Circolare Unicaf n. 86/08 del 24-4-2008: Rilascio del Durc e benefici normativi e contributivi. Istruzioni INPS.

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