circolare 16.2010

La Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) ha riproposto, anche per il 2010, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a favore di determinate categorie di soggetti con finalità di interesse sociale.Si ricorda che questa novità era stata introdotta in via sperimentale dalla Finanziaria 2006 (art. 1, comma 337, L. 266/2005). Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione ed i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono state stabilite con il D.P.C.M. del 23 aprile 2010.In particolare, per l’anno 2010, i settori ammessi al beneficio sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione ed i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti. SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO Pertanto, per l’anno finanziario 2010, i soggetti ammessi al beneficio sono i seguenti: 1) Enti del volontariato: • ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, comprendendo in tale categoria anche le ONLUS di diritto (cooperative sociali, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative) e ONLUS “parziali” (enti ecclesiastici ed associazioni religiose); • Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge n. 383/2000; • Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1, lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico o storico; 2)  Enti della ricerca scientifica e dell’università; 3)  Enti della ricerca sanitaria; 4) Comune di residenza del contribuente per le attività sociali svolte dallo stesso; 5) Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate curerà la predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato e di quello per le associazioni sportive dilettantistiche. TERMINI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL 5 PER MILLE DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO E PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Con Comunicato Stampa del 23/04/2010, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura della nuova campagna per beneficiare del 5 per mille 2010 comunicando l’emanazione del D.P.C.M. del 23/04/2010 contenente le istruzioni per l’iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche negli elenchi del 5 per mille. In particolare, gli enti del volontariato di cui al precedente punto 1) (Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997) possono iscriversi inviando, esclusivamente in via telematica (direttamente mediante Fisconline o Entratel o tramite intermediari abilitati), il modello di iscrizione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (allegato 1). Il modello deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate ENTRO IL 7 MAGGIO 2010. L’Agenzia ricorda che non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica. Si segnala altresì che devono inviare la domanda di iscrizione per il 2010, utilizzando la nuova procedura, anche gli enti del volontariato già presenti negli elenchi degli anni precedenti, se interessati. Per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche, l’Agenzia delle Entrate ricorda che sono tenute a proporre domanda per il 2010 anche quelle associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni 2006 e 2007 e 2009 o che erano presenti nell’elenco trasmesso dal Coni per l’anno 2008. Come per il 2009, gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno curati direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Invece gli enti della ricerca scientifica e dell’università dovranno seguire le istruzioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca che predisporrà tale elenco e lo invierà all’Agenzia delle Entrate (sito internet cinquepermille.miur.it). Per gli enti della ricerca sanitaria sarà il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a predisporre l’elenco e ad inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Per i Comuni, invece, non verrà predisposto alcun elenco, in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza. I 4 elenchi provvisori, distinti per tipologia di soggetto avente diritto, saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010.   CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI NEGLI ELENCHI DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Nel caso in cui emergano degli errori nell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’ente/associazione interessato/a (o un proprio delegato) può rivolgersi, entro il 20 maggio 2010, alla Direzione Regionale dell’Agenzia competente territorialmente. La versione aggiornata dell’elenco, con le eventuali correzioni, sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2010. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza dal beneficio, i legali rappresentanti degli enti del volontariato iscritti in tale elenco devono spedire, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale competente territorialmente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (allegato 2), attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tale dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità di colui che sottoscrive la domanda. Le associazioni sportive dilettantistiche devono anch’esse redigere analoga dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia (allegato 3), attestante il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’associazione, corredata da copia del documento di riconoscimento, deve però essere indirizzata all’Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione, e non alla Direzione Regionale dell’Agenzia. Inoltre, come per il 2009, si segnala che, per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione, da integrare soltanto con le informazioni che mancano. RENDICONTO CONTENENTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME Viene confermato anche per il 2010, per tutte le categorie di soggetti beneficiari che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme percepite. RICORSO PER ESCLUSIONE DAGLI ELENCHISi ricorda che, come già precisato nella Circolare n. 57 del 25/10/2007 dell’Agenzia delle Entrate, il primo mezzo di opposizione all’esclusione dagli elenchi del 5 per mille è il ricorso al giudice ordinario.

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