circolare 67.2010

Come noto la legge n. 125/91, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prevede all’art. 9 ora novellato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e modificato dalla lettera ff) dell’art. 1 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n.5 – che le aziende con oltre cento addetti devono provvedere alla redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Nel computo vanno ricompresi tutti i lavoratori “a busta paga”, compresi quindi soci lavoratori, lavoratori assenti (per cassa integrazione, maternità, aspettativa ecc.) e contratti agevolati (CFL, apprendisti, ecc.)

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