Come noto il Decreto Legislativo finalizzato al recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE prevede la modifica dell’art. 50, comma 6, DL n. 331/93, dalla quale derivano le seguenti novità in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: – obbligo di presentazione dei modd. Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi rese /ricevute in ambito UE; – previsione dell’invio telematico quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi; – periodicità mensile di presentazione dei modd. Intra (regola generale), con possibilità da parte del singolo Stato UE di prevedere una periodicità trimestrale per volumi di operazioni non superiori ad una (pre)fissata soglia. Le modalità operative riguardanti le predette novità sono demandate ad un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane / Entrate / Istat. Considerato il “ritardo” nella pubblicazione sulla G.U. del citato Decreto Legislativo di recepimento – approvato dal Governo il 22 gennaio scorso ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – e dei conseguenti provvedimenti attuativi, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E in cui oltre a prendere coscienza del complicato quadro creatosi in capo agli operatori, “rassicura” gli stessi circa le potenziali violazioni susseguenti al mancato rispetto delle nuove regole disciplinate dalla direttiva comunitaria. In particolare, nessuna sanzione sarà applicata dall’Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, viene incontro alle esigenze degli operatori economici richiamando esplicitamente una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…”,. La circolare precisa inoltre che non verranno applicate sanzioni per le violazioni – purché sanate entro il 20 luglio 2010 – riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali. Nei prossimi giorni, dopo che il decreto sarà finalmente pervenuto in Gazzetta Ufficiale, sarà fornita una panoramica completa sulle numerose novità. Pertanto per tutti coloro che fossero obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat è consigliabile non temporeggiare ulteriormente e provvedere alla loro presentazione secondo le regole già note. Si ricorda che il termine ordinario per l’elenco mensile è il 20 febbraio, dato che ai fini Intrastat le scadenze del sabato non vengono prorogate al lunedì successivo.
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