circolare 191.2009

Il Ministero del lavoro ribadisce che l’iscrizione alle Casse edili è obbligatoria per le imprese edili con operai e che questa è condizione per il rilascio del Durc.Con procedura che riteniamo un po’ anomala, la nota ministeriale, del 6-11-2009 – Prot. 25/I/0016914, è rivolta a un’impresa che ha diffidato l’Inail a perfezionare la procedura di rilascio del DURC.La diffida presuppone la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per le imprese “inquadrate e inquadrabili” nel settore dell’edilizia, in quanto tale obbligo sarebbe riferibile alla parte “obbligatoria” del contratto collettivo e, pertanto, allo stesso sono tenute esclusivamente le imprese iscritte alle organizzazioni datoriali che partecipano a dette Casse.Per il Ministero, invece, l’iscrizione e il versamento alle Casse edili è un obbligo derivante dall’applicazione del contratto collettivo, nella sua parte economica e normativa in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa (circolare n. 5/2008 e risposta ad interpello n. 56/2008).L’obbligo di iscrizione alle Casse edili inoltre risulta chiaramente: • dall’articolo 90 del Dlgs. n. 81/2008 (“il committente o il responsabile dei lavori … chiede … gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili) • dall’articolo 118, comma 6, del Dlgs. n. 163/2006 (“l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile…”), • da una consolidata giurisprudenza anche pregressa (Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2003, n. 17316).Fatte tutte queste premesse il Ministero chiude la nota laconicamente ricordando la possibilità di adire all’autorità giudiziaria.

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