Con due distinte note il Ministero del lavoro interviene in materia di contratti di solidarietà “in deroga” e sulla determinazione del contributo a carico Inps. Sul primo punto il Ministero, con Nota del 3-11-2009 – Prot. 14/0022114, chiarisce che la possibilità di stipulare contratti di solidarietà ex legge 236/1993 è estesa anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991.Questo è possibile a seguito di quanto previsto dall’articolo 7ter comma 9 della legge 3/2009 che ha modificato l’articolo 5 comma 5 del Dl 148/1993, convertito con legge n. 236/1993.Il comma così modificato prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo aggettivo”, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.Le imprese o datori di lavoro con meno di 15 dipendenti devono allegare all’istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.Resta fermo l’obbligo di aprire la procedure di mobilita ex art. 24 della legge n. 223/1991 per le imprese che occupano più di quindici dipendenti. Con nota del 3-11-2009 – Prot. 25/I/0016582 il Ministero del lavoro torna clamorosamente indietro rispetto a quanto stabilito con la nota del 30-7-2009.Il Ministero chiarisce che la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo da corrispondere ai lavoratori che usufruiscono del contratto di solidarietà comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.La nota di novembre aveva previsto l’esatto contrario: A fortiori, considerando il TFR elemento costante della retribuzione e pertanto rientrante nella base retributiva utile per il computo del quantum del contributo di solidarietà, si garantisce il rispetto del principio del favor lavoratoris.D’altra parte cosa ci si può aspettare da chi utilizza nel 2009 il termine “a fortiori”?
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