circolare 44.2009

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2009 sono stati fissati i nuovi termini e le nuove modalità per l’erogazione dei rimborsi dell’Ires per la deduzione del 10% dell’Irap per gli anni pregressi, alla luce delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.   Prima di passare ad esaminare i nuovi termini e le modalità per la richiesta di rimborso, si riprendono i tratti peculiari della nuova deduzione.Si ricorda, infatti, che l’articolo 6, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha stabilito che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *