circolare 175.2009

Segnaliamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19425 del 9 settembre 2009, ha precisato che, il riferimento generico ad un determinato arco temporale identificato per giustificare un’assunzione a termine per sostituire lavoratori in ferie, non è idoneo a soddisfare i criteri che, in materia, sono previsti dalla legge. Secondo la Corte, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, deve risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per “ragioni sostitutive” si intendono motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione. Solamente in questa maniera, infatti, l’onere che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 368/2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, cioè quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pur trattandosi di sentenza non a sezioni unite della Corte, invitiamo a tenere in debito conto tale recente orientamento giurisprudenziale a cui è probabile si uniformino almeno i primi gradi di giudizio in caso di vertenze. E’, quindi, quanto mai opportuno essere cauti nell’utilizzo, spesso generico, di tale causale di sostituzione per motivare il termine apposto ai contratti di lavoro: in particolare, anche laddove il CCNL abbia espressamente previsto, tra le motivazioni per l’assunzione a tempo determinato, la sostituzione per ferie (es. art. 25, comma 1, lett. B) del CCNL cooperative sociali), andrà specificato il nominativo dei lavoratori sostituiti.

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