L’Inps, circolare 111 del 14-10-2009, fornisce le istruzioni per il recupero della decontribuzione nel settore agricolo con un ritardo di 10 mesi rispetto a quando avvenuto per le imprese Dm.Come si ricorderà, l’anno scorso le aziende che volevano accedere ai benefici della decontribuzione su premi di risultato erogati in applicazione di contratti di secondo livello avevano dovuto inoltrare la richiesta attraverso una procedura informatica.I datori di lavoro agricolo che sono stati autorizzati (la comunicazione è stata effettuata diversi mesi fa) possono ora concludere l’operazione.In via preliminare, l’Istituto ricorda che per fruire del beneficio in oggetto i datori di lavoro devono rispettare le norme in materia di regolarità contributiva e la parte economica degli accordi e contratti collettivi. Per ottenere gli sgravi le aziende autorizzate dovranno compilare il modello allegato alla circolare Inps (solo in formato cartaceo!) indicando i seguenti dati:• Importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante; • Importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore; • Importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore. La comunicazione è necessaria in quanto gli importi a suo tempo nella richiesta di autorizzazione potevano essere soltanto presunti.I datori di lavoro che non lo hanno ancora fatto devono restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza, al più tardi nel momento in cui l’Inps restituirà i contributi in precedenza versati sulle erogazioni di cui trattasi. Le sedi provvederanno a verificare gli importi. Anche se non è detto esplicitamente l’importo sarà conguagliato con i contributi dovuti (non è dato sapere su quale trimestre opereranno). Vista però l’incertezza in cui navighiamo, è consigliabile l’invio tempestivo del modello.Le sedi comunicheranno all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda cessata, essere richiesto a rimborso.Per gli sgravi che verranno autorizzati per gli anni 2009-2010, per i quali mancano però le istruzioni, saranno impartite successive disposizioni.
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