E’ stato convertito in legge il D.L. 78 del 1° luglio 2009, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”. Si segnala che la legge di conversione, oltre a confermare alcune misure già oggetto di una nostra precedente circolare (cfr circolare Unicaf 32/2009), ha soppresso alcune norme di favore di cui godevano le cooperative edilizie. In particolare la legge di conversione ha inserito fra gli altri l’art. 4-ter che ai commi 4, 5 e 6, recita rispettivamente:“4. All’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.5. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.6. All’articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole:“, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma“ sono soppresse.” Tali modifiche vanno ad incidere su due dei capisaldi in materia IVA per le cooperative edilizie: • con le modifiche di cui ai predetti commi 4 e 5 viene abrogata la norma di favore consistente nella riduzione, sia per le assegnazioni in proprietà che per quelle in godimento a soci di cooperative edilizie, della base imponibile ai fini IVA del 30% (aree in diritto di proprietà) o del 50% (aree in diritto di superficie) del cosiddetto costo CER; in altre parole per effetto di queste modifiche la base imponibile viene ad essere pari al 100% del corrispettivo di assegnazione o godimento;• con le modifiche di cui al commi 6, invece, viene abrogata la norma vigente per le cooperative edilizie per le quali, in deroga alle regole ordinarie in materia di fatturazione degli acconti, il momento impositivo (e quindi l’obbligo di fatturazione) veniva a coincidere con il momento del rogito notarile; per effetto di questa modifica, per gli acconti che saranno versati dal socio prima del rogito notarile, le cooperative dovranno emettere la relativa fattura. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge di conversione (L. 102 del 3 agosto 2009), tale norma entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 140 alla Gazz. Uff. n. 179 del 4 agosto 2009) e quindi dal 5 agosto 2009. Questo, come gli altri provvedimenti del suddetto decreto anticrisi, saranno oggetto di un prossimo approfondimento da parte di Unicaf.
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