circolare 145.2009

Per l’Inps, messaggio n. 17114 del 29-7-2009, i periodi di apprendistato sono utili ai fini della maturazione del diritto a usufruire dell’indennità di disoccupazione in caso di sospensione.Le lettere a) e b) dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 2/2009 prevedono l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi a condizione che vi sia un’integrazione di tale indennità a carico di un ente bilaterale (condizione non operante dal 27-1 al 10-4-2009).La concessione dell’indennità è però subordinata al possesso di alcuni requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.Col messaggio in oggetto, l’Inps recepisce quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 del Dm 19-5-2009 n. 46441 – Gu n 168 del 22-7-2009: “I periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto”.Pertanto l’apprendista, che trasformi il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, può accedere ai trattamenti di sospensione previsti dalle citate lettere a) e b) dell’art. 19, qualora il biennio assicurativo e le 52 settimane contributive o, in alternativa, le 78 giornate lavorative, siano coperte da contribuzione figurativa derivante da periodi di apprendistato.Eventuali domande respinte dovranno essere riesaminare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *