Per l’Inps, messaggio n. 17114 del 29-7-2009, i periodi di apprendistato sono utili ai fini della maturazione del diritto a usufruire dell’indennità di disoccupazione in caso di sospensione.Le lettere a) e b) dell’articolo 19, comma 1 della legge n. 2/2009 prevedono l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi a condizione che vi sia un’integrazione di tale indennità a carico di un ente bilaterale (condizione non operante dal 27-1 al 10-4-2009).La concessione dell’indennità è però subordinata al possesso di alcuni requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.Col messaggio in oggetto, l’Inps recepisce quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 del Dm 19-5-2009 n. 46441 – Gu n 168 del 22-7-2009: “I periodi di apprendistato sono considerati utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nel presente decreto”.Pertanto l’apprendista, che trasformi il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, può accedere ai trattamenti di sospensione previsti dalle citate lettere a) e b) dell’art. 19, qualora il biennio assicurativo e le 52 settimane contributive o, in alternativa, le 78 giornate lavorative, siano coperte da contribuzione figurativa derivante da periodi di apprendistato.Eventuali domande respinte dovranno essere riesaminare.
Lascia un commento