La Covip con nota del 30 maggio 2009, ha fornito precisazioni in merito alle modalità che è necessario seguire nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di versare alla previdenza complementare anche quote del monte TFR maturato prima del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della Riforma della previdenza complementare). Al riguardo si ricorda che la possibilità di conferire ai fondi pensione oltre al TFR maturando anche quello già maturato al 31-12-2006 è stata specificatamente prevista dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) che, a seguito dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 70/2007), ha introdotto il comma 7-bis all’art. 23 del D.lgs n. 252/2005 (c.d. Riforma Maroni). Sulle modalità di attuazione della disposizione citata erano stati sollevati dubbi da parte di un fondo pensione, affrontati dalla Covip con la nota in questione. In tale occasione la Commissione ha precisato che, nel caso di conferimento ai fondi del TFR pregresso:• non sarà necessario apportare modifiche allo Statuto del Fondo – ove questo non preveda tale possibilità – (nel caso oggetto del quesito, lo Statuto non conteneva previsioni specifiche sul punto ma soltanto la generica previsione della facoltà per il lavoratore di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico); • non occorrerà una specifica previsione della contrattazione collettiva applicata; • sarà solo sufficiente un semplice accordo stipulato tra dipendente e datore di lavoro. Il versamento del TFR pregresso, come specificato dalla Covip, si sostanzia infatti in una forma di contribuzione eccezionale, erogata una tantum, che non riguarda l’intera platea degli iscritti, ma soltanto quelli per i quali trovano applicazione appositi accordi con i datori di lavoro. Sul punto la Covip ha inoltre sottolineato l’utilità:• della previsione nella nota informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore per permettere a quest’ultimo una scelta consapevole in tema di destinazione del Tfr, della specifica previsione della possibilità di destinare oltre al TFR maturando anche quello maturato al 1-1-2007 alla previdenza complementare;• della predisposizione della modulistica necessaria alla realizzazione di tale opzione (un modulo quindi per la formalizzazione dell’accordo tra lavoratore e datore di lavoro, nel caso in cui questa non tragga origine dalla stessa contrattazione collettiva );• della previsione nella stessa modulistica di tutte le informazione di tipo fiscale correlate alla scelta in questione. Tutto questo nel presupposto che il datore di lavoro sia d’accordo nella destinazione di quote di Tfr maturato prima dell’1-1-2007. Tassazione del TFR pregresso (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008):La circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 1/2008 ha fornito indicazioni sulla tassazione del TFR pregresso conferito ai fondi. In particolare l’Agenzia con la circolare citata ha ricordato che, come affermato con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, il regime di tassazione per il TFR maturando di cui all’art. 252 è il medesimo per il TFR maturando e per quello già maturato – al 1° gennaio 2007.Detto conferimento avviene quindi in neutralità d’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Al momento della liquidazione le prestazioni vengono quindi assoggettate a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta del 15 per cento, che scende fino al 9 per cento in corrispondenza dell’aumento dell’anzianità di partecipazione al fondo.
Lascia un commento