La Corte di Cassazione con sentenza n. 7202 del 25 marzo 2009 ha chiarito che la garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. ai diritti derivati dal rapporto di lavoro non implica anche la parificazione a tutti gli effetti con i dipendenti già in servizio presso l’impresa cessionaria. In tal senso non è precluso alla disciplina contrattuale operante presso quest’ultima di accordare rilevanza, ai fini della regolamentazione di sviluppi di carriera previsti presso questa realtà aziendale, all’«esperienza professionale» intesa non come mera anzianità di servizio, ma in termini di professionalità acquisita nella medesima organizzazione aziendale e valutata insindacabilmente in sede di accordi negoziali collettivi.A riguardo, la Cassazione, conformandosi all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha precisato che nell’ambito di un trasferimento d’azienda qualora secondo la regolamentazione applicabile presso il nuovo datore di lavoro, l’anzianità di servizio abbia rilievo ai fini della «carriera», è vero che l’art. 2112 c.c. impone di ritenere utile anche l’anzianità maturata presso l’azienda precedente, ma resta tuttavia impregiudicata la possibilità per il nuovo datore di lavoro di valutare discrezionalmente il servizio prestato presso la nuova azienda considerandolo titolo preferenziale per determinati vantaggi economici o di carriera (Cfr. Cass. 16 marzo 1994, n. 2491; 5 giugno 1998, n. 5581; 1 luglio 1998. n. 6428).
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