Il Ministero del lavoro, risponde a un interpello di Confcooperative (n. 36 del 15-5-2009) e chiarisce che le parti a livello territoriale possono derogare alla disciplina derogatoria in materia di orario prevista dal Ccnl senza necessità di alcun accordo di secondo livello. La richiesta era infatti se, visto il testo contrattuale per le cooperative sociali, per usufruire della deroga in materia di riposo giornaliero fosse necessario un ulteriore accordo di secondo livello.Il testo dell’articolo 54 è il seguente.“Ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs. n. 66/2003 si concorda che il lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore.”La domanda è motivata dal fatto che il testo contrattuale prevede informazione e confronto sulle esigenze che richiedono l’utilizzo della deroga. L’articolo 17, comma 1, del Dlgs. n. 66/2003, nel testo originario prima delle modifiche apportate dal Dl 112/2008 stabiliva:”Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione”.Già quindi con questa formulazione è possibile derogare alle disposizioni in materia di riposo giornaliero (e anche pause e lavoro notturno) attraverso regole introdotte dal Ccnl (la contrattazione di secondo livello poteva intervenire solo se delegata da quella nazionale). Il citato Dl 112/2008 ha modificato il testo del comma 1:”1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.La modifica introduce invece la possibilità di deroga per i contratti di secondo livello anche in assenza di delega dal Ccnl purché questo non abbia normato la materia. Il Ministero chiarisce che la delega del Ccnl non necessariamente doveva essere esplicita e contenuta nel capitolo relativo agli orari di lavoro, ma poteva anche essere indicata in modo più generale, ad esempio nelle materie demandate alla contrattazione integrativa.Ecco quindi il punto essenziale della risposta:In ogni caso, sia in base alla previgente formulazione dell’art. 17, sia ai sensi di quella risultante dalle modifiche apportate con il D.L. n. 112/2008, il dato normativo è chiaro nello stabilire che, qualora il contratto nazionale, come nel caso di specie, detti una specifica disciplina in materia (sia pure richiamando le procedure di confronto aziendale per l’individuazione delle concrete esigenze aziendali) le parti possono legittimamente derogare alla disciplina legale, senza necessità di un ulteriore accordo a livelli inferiori di contrattazione. Il Ministero sottolinea comunque più volte che l’unica condizione, posta dall’articolo 17 comma 4 del Dlgs 66, è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o comunque una protezione appropriata”.
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